Autorità:
Tribunale
Data:
14 marzo 2024
Numero:
–
Regione:
Campania
Con questa ordinanza il Tribunale di Napoli si è pronunciato sulla richiesta, avanzata in via d’urgenza dall’amministratore di un condominio, di autorizzazione a demolire l’impianto ascensore esistente all’interno del cortile condominiale – costruito da un condomino a servizio esclusivo del proprio appartamento, poi donato al figlio – al fine di installarne uno nuovo, a beneficio di tutti gli abitanti dell’edificio, tra cui molte persone anziane o con disabilità, e usufruendo del bonus statale per l’abbattimento delle barriere architettoniche. I ricorrenti sostenevano che tale impianto ascensore, installato all’interno del cortile condominiale negli anni 90’, non fosse mai stato autorizzato dal condominio, e che non fosse mai stato né autorizzato dal genio civile, tanto che ne era stato ordinato il divieto di utilizzo nel 2018. A seguito di verifica da parte di numerose ditte si era stabilito che l’unico posto per installare il nuovo ascensore era quello occupato dell’ascensore sottoposto a sequestro. Il giudice ha rigettato il ricorso, sussistendo in realtà l’autorizzazione alla costruzione dell’impianto ascensore, che il convenuto allegava al processo. Tuttavia, il giudice ha disposto la compensazione delle spese di lite, in considerazione del comportamento tenuto dai resistenti, i quali infondatamente avevano inteso l’autorizzazione rilasciata dai condomini per l’installazione dell’ascensore, quale acquisto esclusivo sine die dell’impianto, come se si fosse trattato di qualsiasi altro bene, contrastando con il regime di proprietà di cui all’art. 1121 del Codice civile. In altre parole, l’ascensore, installato dopo la costruzione dell’edificio condominiale per iniziativa di parte dei condomini, non rientra nella proprietà comune di tutti, ma appartiene a coloro che l’hanno costruito; ma tale proprietà esclusiva, dura fino a quando altri condomini non decidano di aderire alla realizzazione dell’opera, esercitando il loro diritto potestativo di partecipazione, rispetto al quale chi ha costruito l’ascensore si trova in una situazione di mera soggezione, e gli altri condomini, esercitando tale diritto, diventano ipso iure comproprietari dell’ascensore, senza che il costruttore nulla possa fare per impedire l’acquisto.