Trib. di Lanciano, sent. 22 marzo 2024, n. 10  

Autorità:
Tribunale

Data:
22 marzo 2024

Numero:
10

Regione:
Abruzzo

Con questa decisione, il Tribunale di Lanciano si è pronunciato sul ricorso presentato da alcuni condomini, con cui avevano domandato una inibizione cautelare ex art. 1171 c.c. (Denunzia di nuova opera), contro il condomino chiamato a giudizio che aveva iniziato, nell’area adibita a parcheggio dell’edificio condominiale, dei lavori per l’installazione di un ascensore esterno ad uso esclusivo del proprio appartamento. Secondo i ricorrenti l’opera avrebbe recato pregiudizio alla sicurezza e alla stabilità dell’edificio. Il Tribunale, dichiarando il ricorso fondato, ha ribadito che: in primo luogo, per la realizzazione delle opere di abbattimento delle barriere architettoniche – in cui rientra senz’altro l’ascensore in vetro e metallo del caso di specie – resta fermo unicamente il divieto di innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, di cui al quarto comma dell’articolo 1120 del codice civile, senza alcun riferimento al decoro architettonico; in secondo luogo, ha affermato che nel caso in cui il convenuto non alleghi di essere una persona con disabilità, o chi ne esercita la tutela ovvero non alleghi di avere difficoltà di deambulazione, allora non sussistono nemmeno i presupposti per disporre le opportune cautele, in particolare l’imposizione di una cauzione per il risarcimento del danno ingiusto che potrebbe subire in conseguenza della sospensione della costruzione dell’opera di abbattimento delle barriere architettoniche. 

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