Trib. di Firenze, sez. II civ., sent. 30 agosto 2024, n. 2694

Autorità:
Tribunale

Data:
30 agosto 2024

Numero:
2694

Regione:
Toscana

Il Tribunale di Firenze respinge l’impugnazione da parte di alcuni condomini (due usufruttuari e un nudo proprietario di un’unità abitativa) di una delibera condominiale – approvata con voto unanime dei presenti, esclusi gli attori del ricorso – nella parte in cui autorizzerebbe le modifiche di una facciata interna del condominio al fine di realizzare un ascensore esterno. L’ascensore, peraltro, prevede di essere collocato su una corte di proprietà esclusiva di altre due condomine, su cui grava, però, anche diritto di servitù di passo degli attori. A sostegno dell’impugnazione, gli attori invocano vari motivi, tra cui la mancata verifica del quorum richiesto per le innovazioni ex art.  1136 comma V c.c., la compromissione del diritto di servitù di passaggio, la lesione del decoro architettonico e il possibile pregiudizio alla sicurezza, igiene e salubrità dell’edificio. Il Tribunale respinge tutti i motivi dell’impugnazione. In particolare, richiamando l’applicazione dell’art. 2 della legge 13/1989 afferma che, negli edifici già esistenti, l’installazione di un ascensore è un intervento essenziale per garantire l’accessibilità e l’abitabilità degli appartamenti, cadendo così nei poteri dei singoli condomini, ai sensi dell’art. 1102 c.c.. Afferma, infine, che la norma richiamata (art. 2 della legge 13/1989) non fa alcun riferimento al divieto di innovazioni che possano essere lesive del decoro architettonico degli edifici. La delibera condominiale è, dunque, legittima.

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