Autorità:
Tribunale
Data:
19 dicembre 2024
Numero:
–
Regione:
Sicilia
Nella presente controversia, la parte ricorrente, proprietaria di un appartamento al primo piano di un immobile, ha chiesto al Tribunale di ordinare ai comproprietari delle unità immobiliari poste al secondo piano di consentire l’installazione di una fermata dell’ascensore al primo piano, al fine di poter usufruire del servizio di elevazione. A sostegno della propria domanda, la parte ricorrente ha evidenziato la necessità di rimuovere le barriere architettoniche a beneficio del figlio minore, persona con disabilità motoria. Il Tribunale ha accolto il ricorso, riconoscendo il diritto della parte ricorrente a partecipare all’innovazione rappresentata dall’ascensore. Infatti, sebbene l’ascensore non fosse inizialmente di proprietà comune dell’intero condominio, ma esclusivo dei condomini che l’avevano installato, il Tribunale ha ritenuto che la parte ricorrente avesse comunque diritto di usufruirne, ai sensi dell’art. 1121, comma 3, c.c., che consente ai condomini non partecipanti alla realizzazione di innovazioni di contribuire alle spese relative, divenendo così comproprietari dell’opera e assumendo l’obbligo di partecipare alle spese in proporzione al valore attuale dell’innovazione (Cass. Sez. 2, 04/09/2017, n. 20713). Inoltre, il Tribunale ha tenuto conto della documentazione medica prodotta dalla parte ricorrente, che certifica le difficoltà motorie del figlio minore. Questo elemento è stato determinante per giustificare la necessità di realizzare la fermata dell’ascensore al primo piano, al fine di garantire un accesso facilitato all’abitazione e rimuovere le barriere architettoniche che impedivano il libero accesso del minore con disabilità.