Trib. Bologna, ord. 18 aprile 2024

Autorità:
Tribunale

Data:
18 aprile 2024

Numero:

Regione:
Emilia Romagna

Con ordinanza 18 aprile 2024, il Tribunale di Bologna si è pronunciato sul reclamo presentato da due condomini avente ad oggetto l’ordinanza 14 febbraio 2024, con cui lo stesso Tribunale aveva respinto il loro ricorso per denuncia di nuova opera (una piattaforma elevatrice all’interno del condominio). Secondo i reclamanti, il giudice di primo grado non avrebbe dovuto escludere la percorribilità della alternativa soluzione tecnica del servoscala e non avrebbe dovuto ritenere recessiva la tutela dei diritti delle proprietà individuali e delle parti comuni dell’edificio rispetto all’interesse delle controparti al superamento delle barriere architettoniche. Il Tribunale ha rigettato il reclamo sulla base di due rilevanti considerazioni. In primo luogo, richiamando l’ordinanza n. 17138 del 2023 della Corte di Cassazione, il giudice ha ribadito che la presenza di barriere architettoniche costituisce discriminazione indiretta e che l’onere di provare che una soluzione per superarle sia alternativa rispetto a un’altra prospettata da chi è interessato a rimuoverle, grava sul non discriminato che propone la soluzione alternativa. Nel caso di specie tale onere non è stato assolto: la presenza di un impianto servoscala non esclude la possibilità che si verifichi lo scenario discriminatorio in cui una persona con disabilità non possa utilizzarlo per la presenza dell’ostacolo (nel caso di specie, la porta che apre verso l’esterno lungo il percorso), qualora, per esempio, nel mese di agosto, il palazzo sia disabitato, o comunque non possa utilizzarlo per un arco di tempo apprezzabile nell’attesa che arrivi qualcuno per rimuoverlo, magari su sollecitazione dello stesso soggetto che, in tal caso, sarebbe obbligato, per superare la barriera architettonica, a fare qualcosa in più rispetto alla fruizione di ciò che di per sé dovrebbe essere da solo sufficiente (cioè, senza l’ausilio di nessun altro agente esterno) per rimediare alla discriminazione. In secondo luogo, il Tribunale ha ribadito che il conflitto tra l’esecuzione di un’opera che rimuove le barriere architettoniche e gli interessi degli altri condomini non può concludersi con la permanenza delle barriere architettoniche (e, dunque, della discriminazione indiretta) e ciò non solo perché le disposizioni in materia di eliminazione di barriere architettoniche costituiscono norme imperative ed inderogabili, direttamente attuative degli artt. 32 e 42 Cost., ma anche perché queste norme sono veicolate dall’art. 3 Cost., che è un principio fondamentale del nostro ordinamento.

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