Trib. Bari, sez. III civ., ord. 3 dicembre 2024

Autorità:
Tribunale

Data:
3 dicembre 2024

Numero:

Regione:
Puglia

Nella presente controversia la ricorrente, assegnataria di un immobile, è una persona con disabilità ai sensi della legge 104/1992, che chiede al Tribunale l’immediata esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria nel suo appartamento, per eliminare le criticità legate all’accesso e all’utilizzo dei servizi igienici, e per rimuovere le barriere architettoniche che risultano incompatibili con le sue condizioni fisiche. L’attrice sottolinea che la conformazione dell’immobile per quanto riguarda l’accesso all’appartamento, ai servizi igienici, così come la misura degli spazi interni, non risulta adatta alle sue condizioni di salute e che il locatore non ha mai provveduto ad adeguare le parti inaccessibili. Il Tribunale dichiara il ricorso inammissibile per varie ragioni. In particolare, il giudice afferma che secondo gli artt. 1575 e 1576 cc, il locatore ha l’obbligo di mantenere l’immobile in buono stato di manutenzione, ma non è obbligato a eseguire opere che modifichino la cosa locata, a meno che non siano imposte per legge o autorità. Inoltre, l’aggravamento delle condizioni fisiche della ricorrente dopo il subentro nel contratto di locazione non giustificherebbe un obbligo di modifica straordinaria dell’immobile. Il giudice ha inoltre sottolineato che il possibile danno per cui si richiede la misura cautelare (periculum in mora) non sussiste. La situazione che la ricorrente intende tutelare si è verificata anni prima del deposito del ricorso (nel 2020), e quindi non vi è un pericolo urgente che giustifichi l’intervento del giudice in via cautelare.

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