Autorità:
Tribunale
Data:
26 novembre 2024
Numero:
1102
Regione:
Sicilia
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto accoglie il ricorso presentato dalla sez. Di San Filippo del Mela dell’AIAS contro il Comune di Terme Vigliatore, ritenendo il Comune responsabile per la mancata stipula della convenzione e la non realizzazione del servizio di trasporto pubblico urbano per persone con disabilità. Nonostante l’AIAS avesse comunque provveduto a garantire il trasporto gratuito, il Comune non aveva adempiuto agli obblighi previsti dalla Legge Regionale Siciliana n. 68 del 1981, che impone ai Comuni di fornire servizi essenziali, tra cui il trasporto gratuito per le persone con disabilità. Inoltre, la Legge Regionale Siciliana n. 16 del 1986 prevede che i Comuni, attraverso convenzioni con enti come l’AIAS, eroghino contributi a copertura dei costi per i servizi di trasporto; anche in questo caso il Comune non aveva, dunque, rispettato tale disposizione. Nell’accoglimento del ricorso, il Tribunale afferma, che la finalità principale del servizio di trasporto gratuito è quella di superare “le barriere di movimento e di accesso, valorizzando il trasporto come momento relazionale ed educativo, tutti servizi che non previsti e non erogati causerebbero seri pregiudizi, come nel caso di specie, alla salute ed alle condizioni di vita dei soggetti coinvolti”. Il giudice evidenzia, nello specifico, che la responsabilità del Comune non si limita alla mancata attuazione della convenzione, ma si estende anche all’inerzia amministrativa che ha impedito l’attivazione del servizio, creando un danno significativo per le persone con disabilità che dipendono dal trasporto per l’accesso a strutture sanitarie e assistenziali, formative, nonché a luoghi di lavoro e associazioni per il tempo libero. Il Comune è stato, dunque, condannato a pagare le somme dovute per i servizi di trasporto erogati dall’AIAS.