TAR Campania, sede di Salerno, sez. III, sent. 2 luglio 2024, n. 1811

Autorità:
TAR

Data:
2 luglio 2024

Numero:
1811

Regione:
Campania

Una persona con disabilità ha presentato ricorso contro il Comune di Salerno per il mancato rispetto della sentenza del TAR Campania n. 3091/2023, che le aveva riconosciuto il diritto a un posto auto riservato “personalizzato”. In particolare, in via principale, la ricorrente contesta il rinvio dell’assegnazione deciso dal Comune in attesa dell’approvazione di un nuovo Regolamento sulla materia, sostenendo che questo comportamento eluda la sentenza. A fondamento del ricorso per motivi aggiunti, invece, la ricorrente lamenta che il provvedimento impugnato non risulterebbe valido per due motivi: da un lato ritenere valida l’applicazione del nuovo Regolamento dopo l’emissione della sentenza costituirebbe una violazione ed elusione di quest’ultima. Dall’altro, anche ritenendo applicabile il Regolamento in tale fase successiva, il diniego risulterebbe, comunque, illegittimo. Il TAR dichiara l’improcedibilità del ricorso in via principale ed accoglie quello per motivi aggiunti. Afferma, quindi, che in via principale, l’impugnazione originaria risulta superata da un successivo provvedimento del Comune, che ha eliminato l’interesse della ricorrente per la causa principale. In merito al ricorso per motivi aggiunti il giudice ha chiarito che il Comune, pur avendo introdotto nuove normative, ha il diritto di applicarle per uniformare la disciplina e per dare certezza ai richiedenti. Tuttavia, nel merito, il TAR ha accertato che il Comune ha respinto la richiesta di un parcheggio personalizzato per persone con disabilità adducendo la mancanza di alcuni documenti essenziali, tra cui il possesso della patente speciale. Nella fattispecie, la ricorrente, aveva affermato di non esserne personalmente in possesso poiché impossibilitata a guidare in ragione della sua disabilità, e di doversi, dunque, avvalere dell’ausilio del coniuge per utilizzare la propria autovettura durante gli spostamenti. Avendo accertato la regolarità della documentazione restante, il TAR considera l’obbligo introdotto da Regolamento comunale riguardante il possesso di patente speciale come ingiustificato, poiché la normativa nazionale non prevede, a monte, tale requisito per le persone con disabilità che sono impossibilitate a guidare autonomamente. Il TAR ha, dunque, ritenuto che il Regolamento Comunale non potesse escludere queste ultime dall’esercizio di un diritto garantito alla macrocategoria, pena la violazione delle finalità cui la stessa normativa è finalizzata e la conseguente disparità di trattamento, oltre alla violazione dei diritti sociali dell’individuo.

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