TAR Campania, sede di Salerno, sez. I civ., sent. 3 ottobre 2024, n. 1792

Autorità:
TAR

Data:
3 ottobre 2024

Numero:
1792

Regione:
Campania

La ricorrente, una persona con disabilità residente in un fabbricato nel Comune di Tramonti, ha impugnato il diniego del Comune relativo alla sua richiesta di interventi di adeguamento della strada in cui risiede, al fine di rendere accessibile la struttura ricettiva situata sulla stessa. La ricorrente aveva presentato un progetto preliminare, redatto a proprie spese, seguito da un progetto esecutivo, per ottenere l’adeguamento. Tuttavia, il Comune aveva respinto la richiesta senza proporre alternative. Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo che il Comune non avesse motivato adeguatamente il rifiuto. In particolare, il giudice ha sottolineato che l’amministrazione avrebbe dovuto prendere in considerazione e giustificare eventuali soluzioni alternative per eliminare le barriere architettoniche, indipendentemente dalla fattibilità del progetto proposto dalla ricorrente. Il Comune ha, infatti, l’obbligo di adeguarsi alla normativa che impone l’eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture pubbliche, ivi comprese le strade comunali. Il Tribunale ha, dunque, ribadito che, pur trattandosi di un’iniziativa privata, l’amministrazione è responsabile di valutare la fattibilità di interventi pubblici per rimuovere le barriere sulle strade comunali. Le giustificazioni del Comune, che si riferivano a procedimenti burocratici o a vincoli urbanistici, sono state considerate insufficienti a giustificare il diniego. Infine, il TAR ha ordinato al Comune di riesaminare la richiesta della ricorrente.

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