Autorità:
Corte d’Appello
Data:
30 ottobre 2024
Numero:
1808
Regione:
Toscana
Alcuni proprietari di unità immobiliari site all’interno di un palazzo avevano impugnato, in primo grado, due delibere assembleari che approvavano, ai sensi della legge 13/1989, un progetto di installazione di un ascensore volto all’abbattimento delle barriere architettoniche. Il Tribunale di Firenze aveva rigettato l’impugnazione. Gli stessi proprietari presentano appello sulla base delle seguenti motivazioni:
1) omessa valutazione del Tribunale dei rischi per la sicurezza dello stabile, ritenendo che, in caso di evento sismico, la tenuta dell’impianto sarebbe stata precaria;
2) pur riconoscendo che la legge 13/1989 favorisce il superamento delle barriere architettoniche, i ricorrenti sostengono che tale normativa non prevalga sui limiti delle norme del codice civile. Affermano che tale principio è confermato dalla l. 120/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni) che, all’art. 10 comma 3, consente le esecuzioni di opere di rimozione delle barriere architettoniche utilizzando parti comuni nel rispetto dei limiti imposti dall’art. 1102 c.c. Inoltre, sostenevano che il Tribunale avesse sbagliato approccio giuridico, effettuando un bilanciamento tra esigenze contrapposte (accessibilità e diritti condominiali), anziché limitarsi a verificare il rispetto dei limiti imposti dal Codice Civile.
La Corte respinge l’appello. Riguardo al primo motivo, la Corte afferma che, dai documenti progettuali di approvazione, è prevista una serie ben specifica di interventi di consolidamento per far fronte alla tutela della sicurezza dello stabile. Sul secondo motivo, la Corte afferma che, nel caso in esame, l’ascensore è qualificabile come innovazione (ai sensi dell’art. 1120 c.c.) non come intervento a spese di singoli condomini; l’art. 1102 c.c. non è, quindi, applicabile. La Corte ha, inoltre, sottolineato che, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 120/2020, i limiti relativi al decoro architettonico non rappresentano più un ostacolo per gli interventi volti alla rimozione delle barriere architettoniche. Tuttavia, ha affermato che la legge 120/2020 non ha efficacia retroattiva. Di conseguenza la Corte torna a valutare la controversia sulla base delle norme vigenti al momento dell’impugnazione delle delibere. Anche valutando il caso alla luce della normativa precedente, la Corte rigetta l’appello, concludendo che i limiti imposti dagli artt. 1120 e 1102 c.c. non siano stati violati.