Autorità:
Tribunale
Data:
5 gennaio 2024
Numero:
15
Regione:
Puglia
Con la sentenza n. 15 del 2024, il tribunale di Trani è stato chiamato a pronunciarsi su una controversia sorta tra una signora con difficoltà di deambulazione e il condominio in cui quest’ultima viveva, poiché l’assemblea aveva negato con delibera il suo diritto alla realizzazione a proprie spese di un ascensore. Il tribunale ha ritenuto la domanda dell’attrice fondata, dichiarando di aderire al più recente orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, in forza del quale si è ritenuto che qualora in un condominio si intenda installare un ascensore su parti comuni dell’edificio e a proprie spese, non trovi applicazione l’art. 1120 c.c. ma l’art. 1102 c.c., che contempla anche le innovazioni, e secondo cui ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne uso secondo il loro diritto. Da ciò consegue che ciascun condomino può procedere all’installazione di un ascensore a proprie spese senza la necessaria autorizzazione degli altri condomini e pur sempre nel rispetto delle condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 1120 c.c. Il giudice ha inoltre aggiunto che l’ascensore, essendo un’opera finalizzata all’eliminazione delle barriere architettoniche, risulta conforme al principio di solidarietà condominiale, che implica il contemperamento di vari interessi, tra i quali deve includersi anche quello delle persone che abitano ai piani alti, soprattutto se anziani o con disabilità, ad un più facile accesso alle loro abitazioni, trattandosi di un diritto fondamentale che prescinde dall’effettiva utilizzazione da parte di costoro degli edifici. Infine, il tribunale ha chiarito che anche qualora il regolamento condominiale sancisse degli eventuali limiti ulteriori rispetto a quelli previsti dell’art. 1120 c.c., questi sarebbero recessivi rispetto alla realizzazione delle opere, dal momento che le disposizioni in materia di abbattimento delle barriere architettoniche – applicabili anche alle persone che, in condizione dell’età avanzata, pur non avendo un disabilità, abbiano comunque disagi fisici e difficoltà motorie – costituiscono norme imperative ed inderogabili, direttamente attuative degli artt. 32 e 42 Cost.