Autorità:
Tribunale
Data:
12 febbraio 2024
Numero:
–
Regione:
Piemonte
Con l’ordinanza 12 febbraio del 2024, il Tribunale di Torino si è pronunciato sulla richiesta di annullamento della realizzazione di un ascensore nel cortile di un condominio. Nel caso di specie, il ricorrente deduceva di essere proprietario di un fabbricato con annessa una parte di cortile all’interno di un condominio e che a favore del suo fondo sussisteva una servitù di passaggio sulla porzione del cortile proprietà del condominio stesso. La realizzazione dell’ascensore – finalizzata all’abbattimento delle barriere architettoniche – avrebbe comportato per il ricorrente di non poter più esercitare la servitù di passaggio sulla porzione di cortile di proprietà esclusiva del condominio in corrispondenza dell’ascensore, e al contempo per gli altri condomini di dover necessariamente transitare, per accedere al cortile, per la parte di proprietà esclusiva del ricorrente, anche in assenza di una formale servitù. Dopo aver richiamato la sentenza n. 167 del 1999 della Corte costituzionale e la successiva giurisprudenza della Corte di cassazione, il giudice ha rigettato il ricorso. In particolare, ha affermato che la costruzione dell’ascensore, pur invertendo la servitù di passaggio, non determini in capo al ricorrente un danno ingiusto, in quanto l’operato del condominio risulta conforme all’interpretazione delle norme dell’ordinamento data dalla Corte costituzionale. Secondo il tribunale, la costituzione della servitù di passaggio sul fondo del ricorrente come conseguenza diretta della costruzione dell’ascensore «rappresenta una limitazione alla proprietà privata funzionale al superamento delle barriere architettoniche, superamento che ha rilevanza giuridica maggiore rispetto alle modalità di uso del cortile in comune».