Trib. di Santa Maria Capua Vetere, ord. 21 febbraio 2024

Autorità:
Tribunale

Data:
21 febbraio 2024

Numero:

Regione:
Campania

Con questa pronuncia, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha deciso sul ricorso ex art. 700 c.p.c., con cui il ricorrente, persona con disabilità a seguito di due infortuni sul lavoro, chiedeva di accertare il proprio diritto a ottenere la realizzazione di un montacarichi e/o ascensore presso la propria abitazione con l’intero costo dell’opera – stante la sua impossidenza di redditi – a carico dell’INAIL.  Nel caso di specie, il ricorrente aveva richiesto condominio un ascensore/montacarichi presso la abitazione che aveva ristrutturato e dove avrebbe dovuto recarsi, ma non gli era stato fornito il presidio; aveva inoltre dedotto di abitare attualmente in un’altra abitazione, anch’essa caratterizzata dalla presenza di barriere architettoniche determinanti l’invivibilità, considerato anche che l’istante viveva da solo. Il giudice, verificata l’insussistenza del periclum in mora (minaccia di un pregiudizio imminente ad un diritto) e del fumus bonis iuris (titolarità di un diritto), ha rigettato il ricorso. In primo luogo, il giudice ha osservato che nel caso di specie, il pregiudizio dedotto non è stato compiutamente allegato e si sovrappone sino a coincidere con il diritto: la presenza di barriere architettoniche nella dimora abituale attuale era superabile attraverso altro mezzo – montascala o servoscala – che, per scelta stessa del ricorrente non è stato poi concesso, come emerge dalla documentazione prodotta dall’INAIL. In secondo luogo, il giudice ha rilevato che non sussistevano nemmeno i presupposti di fatto per richiedere la misura. L’INAIL ha documentato che il ricorrente aveva formulato una richiesta di montascale da collocare nella sua abitazione abituale, in attesa del completamento dei lavori presso la nuova abitazione e che per questo l’Equipe multidisciplinare, aveva invitato l’istante a scegliere se intervenire presso l’attuale abitazione ovvero procedere per il progetto dell’altra abitazione ma tale opzione non era stata espressa. 

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