Trib. di Locri, sent. 26 febbraio 2024, n. 114

Autorità:
Tribunale

Data:
26 febbraio 2024

Numero:
114

Regione:
Calabria

Con la sentenza n. 114 del 2024, il Tribunale di Locri si è pronunciato sulla richiesta di accertamento dell’inadempimento di un’amministrazione comunale, per la mancata erogazione del beneficio previsto dalla legge n. 13 del 1989 come contributo per l’abbattimento delle barriere architettoniche.  Nel caso di specie, nel giugno 2014, la madre del ricorrente, in qualità di delegata del marito – persona con un’invalidità del 100% – aveva chiesto al comune il contributo ex l. 13 del 1989, in quanto necessitava di un montascale, al fine di abbattere le barriere architettoniche presso la loro abitazione. Nel dicembre 2016, il Comune riconosceva al ricorrente, nella qualità di erede del richiedente, l’assegnazione dei fondi per gli anni 2013-2015 e chiedeva copia della fattura comprovante la spesa sostenuta per l’esecuzione dei lavori effettuati. Tuttavia, successivamente, il Comune comunicava all’attore l’impossibilità della erogazione del contributo poiché siccome alla fine dell’anno 2014 era avvenuto il decesso del richiedente, non era possibile assegnare il beneficio avente annualità di riferimento l’anno 2015.  Il giudice ha accolto la domanda e ha accertato e dichiarato il diritto dell’attore alla corresponsione del beneficio, condannando il Comune al pagamento delle somme dovute.  Secondo il tribunale, la peculiarità del caso di specie risiede nella circostanza che il richiedente sia deceduto nelle more dell’iter amministrativo e considera rilevante sul piano logico per la risoluzione del caso la verifica della sussistenza dei due requisiti richiesti dalla legge per l’accertamento del diritto al contributo: in primo luogo la sussistenza della condizione di invalidità al momento della presentazione della domanda; in secondo luogo, la realizzazione delle opere successivamente alla domanda. Nella fattispecie in esame, sussiste prova documentale dell’esistenza dei due requisiti prima del decesso del richiedente e nella fase in cui mancava solo la liquidazione del contributo. Sul punto, il giudice dichiara non fondata la tesi della controparte per cui è presupposto imprescindibile per l’assegnazione dei fondi l’esistenza in vita del soggetto nel cui interesse devono essere eliminate le barriere architettoniche. Infatti, la legge non contempla l’ipotesi della morte del beneficiario quale ipotesi di decadenza dal contributo, ed elemento dirimente risulta soltanto la realizzazione dei lavori che, nel caso di specie, è avvenuta e si è conclusa prima del decesso. 

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