Trib. di Lanciano, sent. 12 giugno 2024, n. 119

Autorità:
Tribunale

Data:
12 giugno 2024

Numero:
119

Regione:
Abruzzo

La sentenza ha oggetto il diritto al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno – previsto dalla legge regionale n. 8 del 1999 – per lo svolgimento di cure mediche autorizzate fuori regione. In particolare, il ricorrente chiede al Tribunale di pronunciarsi sulla discriminatorietà del mancato rimborso delle spese da lui sostenute, lamentando che mentre ad altre persone con disabilità il rimborso è sempre stato regolarmente riconosciuto, lui si è trovato più volte costretto a ricorrere all’autorità giudiziaria. 

Ricostruita la tutela prevista dalla legge n. 67 del 2006, il Tribunale si interroga sulla possibilità che la norma ricomprenda anche l’ipotesi della discriminazione tra stesse persone con disabilità. Il Tribunale ritiene di dover rispondere in modo positivo all’interrogativo osservando «che il legislatore, nella formulazione della norma, utilizzando la locuzione ampia e generica “rispetto ad altre persone” non abbia inteso circoscrivere il rapporto suscettibile di dar luogo alla condotta discriminatoria solo a quello tra disabili e non disabili, consentendo, piuttosto, di individuare in concreto la sussistenza di un comportamento discriminatorio ponendo in relazione anche due distinte categorie di disabili, seppur con caratteristiche differenti».

Tale principio, calato nel caso di specie, porta il Tribunale a escludere la presenza di una condotta discriminatoria dal momento che non è stato dimostrato in che modo la modalità di erogazione dei rimborsi per le spese di viaggio e soggiorno fuori regione, abbia avvantaggiato alcune persone con disabilità a scapito di altre.

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