Trib. di Como, sez. I civ., sent. 29 gennaio 2024, n. 105 

Autorità:
Tribunale

Data:
29 gennaio 2024

Numero:
105

Regione:
Lombardia

Il Tribunale di Como, con sentenza 29 gennaio 2024, n. 105, si è pronunciato sulla richiesta da parte di alcuni condomini di installare, a proprie spese nelle parti comuni dell’edificio e fermo il diritto degli altri condomini di partecipare ai vantaggi dell’opera, un ascensore. La realizzazione di tale opera era stata negata dalle delibere – di cui i ricorrenti chiedevano l’annullamento – dell’assemblea condominiale, sia per mancanza di spazio sia per i pregiudizi che l’opera avrebbe causato alla stabilità dell’edificio.  Accertata tramite CTU la possibilità materiale di installare l’ascensore in sicurezza e senza pregiudizio per le parti comuni o private, il giudice ha accolto il ricorso. Nel merito, il tribunale ha ribadito che nel contemperamento degli interessi necessario in questi casi «deve trovare primaria tutela il diritto di numerosi condomini che, dall’installazione dell’ascensore, possono trarre un apprezzabile beneficio in particolare con riguardo agli anziani o alle persone con problemi di salute». Ha infine ricordato che una recente pronuncia della Corte di Cassazione (ord. 14 giugno 2022, n. 19087) ha notevolmente semplificato l’iter per l’installazione di un ascensore nel condominio, per cui i condomini possono installare a proprie spese l’ascensore in un edificio che ne è sprovvisto senza avere l’autorizzazione dell’assemblea condominiale e possono farlo anche se ne deriva un disagio nell’utilizzo delle scale e se non si rispettano le prescrizioni tecniche previste dalla legge per il superamento delle barriere architettoniche. 

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