Trib. di Bergamo, sez. IV civ., sent. 12 gennaio 2024, n. 87

Autorità:
Tribunale

Data:
12 gennaio 2024

Numero:
87

Regione:
Lombardia

Con questa decisione, il Tribunale di Bergamo si è pronunciato sulla richiesta di annullamento della delibera condominiale con cui l’assemblea, a seguito dell’invio da parte degli attori del progetto per la realizzazione nel giardino di loro proprietà di un ascensore e di un terrazzino, si è opposta all’esecuzione di tali opere in quanto idonee a modificare l’estetica delle facciate nelle forme, nel colore e nel volume. Secondo i ricorrenti la delibera impugnata violerebbe l’art. 10 comma 3 del D.L. n. 76 del 2020 (c.d. decreto semplificazioni), convertito nella l. n. 120 del 2020, in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. Alla luce delle modifiche normative citate, la realizzazione dell’ascensore e del terrazzo a proprie spese rientrerebbe infatti nell’ambito di applicazione dell’art. 1102 c.c. (Uso della cosa comune) e non sarebbe soggetta al rispetto del decoro architettonico. Il Giudice ha riconosciuto il diritto degli attori di avvalersi della disciplina di favore prevista dalla l. n. 13 del 1989 per l’abbattimento delle barriere architettoniche e ha accertato e dichiarato la nullità della delibera limitatamente alla parte in cui i condomini si sono opposti per ragioni estetiche alla realizzazione dell’ascensore, opera riconducibile alla nozione di barriere architettoniche, respingendo invece l’impugnazione del punto della delibera relativo alla realizzazione del terrazzo, a cui non può essere estesa la disciplina della legge n. 13 del 1989. Nella motivazione, il giudice in primo luogo ha ribadito che è riconosciuta in generale ai singoli condomini la legittimazione a intervenire per l’eliminazione delle barriere architettoniche, anche in assenza di persone con disabilità nel condominio; in secondo luogo, ha ricordato che, ai sensi dell’art. 10 del Decreto Semplificazioni, le opere finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche rientrano nei limiti di cui all’art. 1102 c.c. e per la loro realizzazione resta fermo unicamente il divieto di innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, di cui al quarto comma dell’articolo 1120 del codice civile, senza alcun riferimento al decoro architettonico, che invece deve essere esaminato con riguardo alla costruzione del terrazzo. 

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