Autorità:
TAR
Data:
23 gennaio 2024
Numero:
106
Regione:
Veneto
Con la sentenza 23 gennaio 2024, n. 106, il TAR Veneto, sez. II, si è pronunciato sui ricorsi presentanti da alcuni condomini contro il Comune di Cortina d’Ampezzo e contro un altro proprietario di uno degli appartamenti dell’edificio. In particolare, i ricorrenti hanno impugnato il permesso di costruire e l’autorizzazione paesaggistica rilasciati dal Comune ad uno dei condomini per la realizzazione di un ascensore, utilizzabile soltanto per gli appartamenti situati al secondo e al terzo piano. Secondo i ricorrenti, la realizzazione dell’ascensore avrebbe inciso su parti comuni dell’edificio, senza che il relativo progetto fosse mai stato approvato da parte dell’assemblea condominiale e senza fosse mai stata comprovata dal convenuto la sussistenza di situazioni di disabilità o di ridotta capacità motoria. Il giudice amministrativo ha dichiarato i ricorsi meritevoli di accoglimento e nella motivazione ha provato a fare chiarezza sul quadro normativo in materia. Dopo aver richiamato la giurisprudenza e ricostruito il «frastagliato» quadro normativo risultante dall’ultimo intervento sul tema (D.L. n. 76 del 2020, c.d. Decreto Semplificazioni), ha affermato i seguenti principi: «a) l’installazione di un ascensore all’interno di un cortile o giardino condominiale è qualificabile in termini di “innovazione” (art. 1120 c.c.) […]; b) la decisione di assoggettare il cortile/giardino condominiale a siffatta innovazione deve essere assunta, necessariamente, dal Condominio, sia pure con le maggioranze ridotte di cui all’art. 2, comma 1, l. n. 13 del 1989; c) in assenza di siffatta delibera condominiale, giusto il disposto di cui al secondo comma del citato art. 2 l. n. 13 del 1989, i condomini interessati all’adozione di strumenti di superamento delle barriere architettoniche sono legittimati esclusivamente ad installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili o modificare l’ampiezza delle porte d’accesso, al fine di rendere più agevole l’accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages». Risulta che il singolo condomino può installare su sua esclusiva iniziativa (dopo aver inutilmente sollecitato l’intervento del Condominio) soltanto opere di minore impatto come un servoscala; per le opere più impattanti, come la realizzazione di un ascensore, occorre tuttora il consenso dell’assemblea condominiale, sia pure con maggioranze ridotte. Il giudice ha infine concluso che pur dovendo tenere in debita considerazione il progressivo ampliamento delle tutele riconosciute alle persone con disabilità, le norme attualmente vigenti in materia non riconoscono sic et simpliciter il diritto della persona con disabilità (o altri soggetti fragili) di installare, ancorché a proprie spese, un ascensore esterno in ambito condominiale.