Autorità:
TAR
Data:
6 maggio 2024
Numero:
8918
Regione:
Lazio
Con la sentenza n. 8918 del 2024, il T.A.R. Lazio riconosceva, in ragione dell’inerzia dell’Azienda Sanitaria competente, il rimborso delle spese sostenute in favore dai genitori di una minore con disturbo dello spettro autistico per garantire alla propria figlia le necessarie terapie presso una struttura privata. Nel caso di specie, la minore non era stata presa in carico da alcun centro, pur avendo ricevuto dalla struttura pubblica una diagnosi di disturbo dello spettro autistico caratterizzato da importante instabilità psicomotoria ed attentiva, con deficit dello sviluppo della componente psichica dell’attività motoria e, pertanto, i ricorrenti si erano rivolti a un centro privato, dove la bambina sta effettuando la terapia comportamentale con metodo A.B.A. Il Collegio evidenziava che se da un lato compete all’Azienda Sanitaria stabilire il percorso terapeutico più rispondente alle necessità del paziente, dall’altro sussiste il diritto del paziente ad essere preso in carico dall’Azienda stessa e ad essere curato attraverso un percorso terapeutico preventivamente individuato, che definisca in modo puntuale le prestazioni che gli devono essere erogate a carico del Servizio Sanitario regionale. Pertanto, il Tribunale condannava l’ASL a procedere alla redazione di un PRI che descrivesse nel dettaglio le prestazioni da erogare in favore della minore e a rimborsare le spese documentate e già sostenute dai genitori per le terapie relative al trattamento riabilitativo ABA per i disturbi dello spettro autistico.