Autorità:
TAR
Data:
22 febbraio 2024
Numero:
54
Regione:
Abruzzo
Con la sentenza n. 342 del 2024, il TAR Campania si è pronunciato sull’impugnazione da parte del ricorrente della determinazione comunale con cui era stata annullata d’ufficio la SCIA da lui presentata per la realizzazione di un ascensore. Il ricorrente chiariva che nel 2013 l’assemblea condominiale si era espressa a favore dell’installazione – senza tuttavia la presenza di un progetto e quindi in linea solo teorica – di una piattaforma elevatrice per il superamento delle barriere architettoniche. La richiesta era stata presentata da una signora con disabilità che all’epoca era proprietaria dell’immobile, ma a seguito della sua morte il progetto non era mai stato realizzato. Nel 2022, il ricorrente aveva presentato SCIA per la installazione dell’ascensore a servizio esclusivamente del proprio piano, ricevendo poco dopo la comunicazione di avvio del procedimento di annullamento della SCIA, su richiesta in autotutela dell’amministratore del condominio, con allegato il verbale di assemblea condominiale con cui l’assemblea si era pronunciata in senso contrario alla realizzazione dell’ascensore. Il TAR ha respinto il ricorso chiarendo, in primo luogo, che non può ritenersi che il consenso, manifestato oltre 10 anni prima dall’assemblea condominiale ad un intervento proposto da altro soggetto con disabilità, e non realizzato, possa valere a sorreggere irrevocabilmente la autorizzazione alla realizzazione dell’ascensore. Inoltre, il progetto per l’installazione del nuovo impianto non sarebbe stato conforme alle normative tecniche vigenti, con le prescrizioni di accessibilità, visitabilità e adattabilità di cui alla l. 13 del 1989 oltre che del D.M. 236 del 1989 (sotto il profilo tecnico). Infatti, le barriere architettoniche dell’edificio non sarebbero state nemmeno integralmente rimosse per effetto dell’impianto, permanendo – dall’ingresso del fabbricato per raggiungere l’impianto – una rampa di quattro gradini.