Autorità:
TAR
Data:
3 ottobre 2024
Numero:
1408
Regione:
Calabria
Con la sentenza n. 1408 del 2024, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria accoglieva l’azione, proposta dai genitori di una minore portatrice di disabilità, avverso il silenzio dell’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza rimasta inerte alla richiesta di provvedere e assicurare un percorso di trattamento con il metodo ABA in favore della propria figlia. Tuttavia, il Collegio, richiamando l’orientamento giurisprudenziale consolidato sul punto, ricordava che è obbligo dell’Azienda Sanitaria di riferimento, previa attività diagnostica, determinare quali siano gli interventi terapeutici necessari e più opportuni per il paziente affetto da disturbo dello spettro autistico. Pertanto, il TAR da un lato intimava l’Azienda sanitaria a provvedere espressamente sull’istanza dei ricorrenti a ricevere per la minore i trattamenti sanitari necessari a garantire il diritto alla salute ex art 32 Cost. della propria figlia, dall’altro, invece, non accoglieva la domanda di rimborso delle spese sostenute dalla famiglia per acquisire un percorso di trattamento con il metodo ABA presso una struttura privata in quanto l’Azienda sanitaria competente non aveva accertato che il trattamento con metodo ABA fosse la scelta terapeutica più idonea alle condizioni del paziente.