TAR Calabria, sez. II, sent. 18 marzo 2024 n. 424

Autorità:
TAR

Data:
18 marzo 2024

Numero:
424

Regione:
Calabria

Con la sentenza n. 424/2024, il T.A.R. per la Calabria accoglieva l’azione, proposta dai genitori di un minore con disabilità, avverso l’inerzia dell’Azienda Sanitaria di riferimento di aggiornare il trattamento riabilitativo individuale per disturbo dello spettro autistico e di rimborsare le spese sostenute dai ricorrenti per garantire al proprio figlio le necessarie terapie presso una struttura privata. Nel caso di specie, l’Azienda Sanitaria pur avendo prescritto al minore il trattamento riabilitativo per disturbo dello spettro autistico presso un centro accreditato di Catanzaro, non aveva preso effettivamente in carico il paziente, che risultava essere ancora in lista di attesa. In punto di diritto, la giurisprudenza ha ormai chiarito che il metodo ABA rientra tra i livelli essenziali di assistenza (LEA) a norma dell’art. 60 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 e, pertanto, l’Azienda Sanitaria di competenza deve garantire l’effettivo trattamento nonché aggiornare il piano terapeutico in relazione alle attuali condizioni del paziente. Inoltre, il Collegio, ricordava che, “in tema di assistenza sanitaria, le prestazioni necessarie ed urgenti, anche se effettuate in strutture non convenzionate e senza la previa autorizzazione dell’Azienda Sanitaria sono a carico dell’SSN in quanto, dovendo salvaguardare la salute in maniera effettiva, il relativo onere non può essere fatto gravare al paziente, che ha, quindi, direttamente diritto al rimborso della spesa sostenuta”.

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