TAR Calabria, sez. II, sent. 10 ottobre 2024, n.1440

Autorità:
TAR

Data:
10 ottobre 2024

Numero:
1440

Regione:
Calabria

I genitori di un minore con disturbo dello spettro autistico adivano la magistratura amministrativa, chiedendo all’Azienda Sanitaria di appartenenza il riconoscimento del diritto del proprio figlio a ricevere sino al compimento della maggiore età l’erogazione diretta o indiretta del trattamento riabilitativo cognitivo comportamentale mediante la metodologia ABA nonché il rimborso delle spese fino ad allora sostenute per garantire al minore il suindicato trattamento. Il Tribunale, richiamando la precedente giurisprudenza sul tema, riconosceva che il metodo ABA rientra certamente tra i livelli essenziali di assistenza a norma dell’art. 60 del D.P.C.M.12 gennaio 20217 e, pertanto, l’erogazione del trattamento deve essere garantito dal sistema sanitario pubblico, anche attraverso strutture private autorizzate ed accreditate dalle regioni. Tuttavia, l’effettiva erogabilità della prestazione, pur astrattamente prevista nei LEA, a carico dell’SSN è sempre subordinata ad una valutazione tecnico-discrezionale in ordine alle condizioni clinico-diagnostiche dell’eventuale beneficiario, che spetta all’amministrazione sanitaria, anche sulla base della certificazione eventualmente allegata dai ricorrenti. Nel caso di specie, quest’ultimi non avevano allegato, né tantomeno dimostrato che si fossero rivolti alla competente struttura sanitaria di riferimento per ottenere le necessarie terapie per il figlio minore né documentato attraverso una prescrizione medica la necessità del trattamento con la c.d. metodologia ABA.D’altronde, la nota dell’Azienda, oggetto di impugnativa, non negava al minore la somministrazione del trattamento con metodo ABA, ma forniva le indicazioni sulle modalità di presa in carico dell’assistito. Sulla base di tali considerazioni, il T.A.R. rigettava il ricorso nonché la domanda di “rimborso” delle spese sopportate, non essendovi stata una condotta illecita da parte dell’amministrazione, alla quale le parti in causa non si erano rivolte adeguatamente. Pertanto, i ricorrenti, al fine di soddisfare l’interesse fondamentale del loro figlio ad ottenere la terapia più adeguata alla sua condizione personale, dovranno rivolgersi all’Azienda sanitaria, secondo le modalità già note agli stessi.

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