Autorità:
TAR
Data:
28 agosto 2024
Numero:
549
Regione:
Calabria
I genitori di un minore con disturbo dello spettro autistico adivano la magistratura amministrativa, chiedendo all’Azienda Sanitaria di appartenenza il riconoscimento del diritto del proprio figlio a ricevere l’erogazione diretta o indiretta del trattamento riabilitativo cognitivo comportamentale mediante la metodologia ABA nonché il rimborso delle spese fino ad allora sostenute per garantire privatamente al minore il suindicato trattamento. Il Collegio, dopo aver compiuto una ricostruzione puntuale del complesso quadro normativo in materia di assistenza sanitaria e socio-sanitaria delle persone affette dalla sindrome dello spettro autistico, disponeva una consulenza tecnica d’ufficio. Quest’ultima, dall’analisi della documentazione clinica, riteneva che per il minore fosse necessario un trattamento terapeutico sia intensivo che di lunga durata, corrispondente a quindici ore settimanali di trattamento con metodo ABA comprensive della formazione e supporto della famiglia. Tanto premesso, il Tribunale accertava il diritto del minore a ricevere a carico del Sistema Sanitario regionale l’erogazione del trattamento riabilitativo ABA con conseguente condanna a provvedere, direttamente o indirettamente, in favore del minore. In merito alla domanda risarcitoria, articolata in svariate voce di danno patrimoniale e non patrimoniale, la stessa veniva accolta dal Collegio nei termini che seguono:
- sul danno patrimoniale: deve essere risarcito, in favore dei genitori, esclusivamente l’importo delle fatture, prodotte in atti, relative alla somministrazione della terapia ABA e non, invece, le spese ulteriori e diverse rispetto a quelle rigorosamente corrispondenti alla somministrazione della già menzionata terapia (ad esempio spese farmaceutiche).
- sul danno non patrimoniale: gli accertamenti medici svolti dalla CTU hanno confermato la necessità della terapia ABA con una frequenza superiore rispetto a quella erogata, pertanto, la lesione, ingeneratasi nella sfera giuridica del minore, si è prodotta in termini di mancato conseguimento del risultato migliorativo (cd. danno da perdita di chance) cui la prestazione assistenziale è funzionalmente e teleologicamente preordinata. In tal senso, anche i danni non patrimoniali devono essere liquidati.