Corte d’Appello di Venezia, IV sez. civ., sent. 23 febbraio 2024, n. 416

Autorità:
Corte d’Appello

Data:
23 febbraio 2024

Numero:
416

Regione:
Veneto

La Corte d’Appello di Venezia ha rigettato l’appello, confermando la sentenza impugnata che aveva dichiarato infondata la domanda di risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2051 c.c. o dell’art. 2043 c.c. proposta da una signora con disabilità visiva, a seguito di una caduta avvenuta mentre camminava su un marciapiede.  Tra i motivi di ricorso, la signora con disabilità sosteneva che il Tribunale non avesse applicato la regola dello scopo della norma violata, non tenendo in considerazione che un marciapiede pubblico in pessimo stato di manutenzione è un marciapiede non rispettoso delle previsioni dell’art. 1 d.p.r. n. 503 del 1996 che definisce le barriere architettoniche. Sul punto, la Corte d’Appello ha ribadito che il giudizio sulla derivazione causale del danno dalla cosa non deve essere compiuto in astratto ma sulla base della ricostruzione del fatto e degli esiti di tale ricostruzione. Ha inoltre chiarito che sono molteplici le cause per cui una persona con disabilità visiva può cadere, anche in assenza di barriere architettoniche, ad esempio perché non portava con sé il bastone bianco per non vedenti o ipovedenti e non si era resa conto della presenza di un cordolo o per altre molteplici ragioni. La prova del presupposto della responsabilità, anche nei casi di responsabilità oggettiva, essendo elemento costitutivo della fattispecie, è a carico della parte danneggiata e nel caso di specie l’unico testimone oculare si era rivelato non attendibile nelle valutazioni compiute. Il giudice ha concluso affermando che un marciapiede presenterà sempre, inevitabilmente, quale che sia la tecnica costruttiva, dei cordoli, senza che ciò necessariamente costituisca una barriera architettonica. 

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