Cass. Civ., sez. lavoro, sent. 13 dicembre 2024, n. 32452

Autorità:
Cassazione

Data:
13 dicembre 2024

Numero:
32452

Regione:
Veneto

La Corte di Cassazione ribadisce che nel procedimento ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., la legittimazione passiva è della sola INPS. La condanna al pagamento delle spese è pertanto a carico di INPS indipendentemente dal fatto che l’accertamento sanitario omologato venga fatto valere nei riguardi di altro soggetto tenuto a riconoscere un beneficio assistenziale (nel caso di specie il ricorso aveva ad oggetto l’accertamento della disabilità al fine del collocamento mirato che consente l’iscrizione nelle liste del collocamento agevolato). Chiarisce la cassazione che «l’oggetto del procedimento, invero, non è il riconoscimento del diritto al singolo beneficio o alla specifica prestazione, ma è il solo accertamento dello stato psicofisico utile a fungere da presupposto per il riconoscimento di un beneficio assistenziale al medesimo correlato. Tale opzione interpretativa non è quindi smentita dalla considerazione che l’Istituto non è titolare di competenze in tema di collocamento agevolato, sul piano dell’amministrazione attiva, come rilevato dalla difesa dell’INPS. L’indicazione del diritto sotteso alla richiesta di accertamento, infatti, è finalizzata a giustificare l’interesse all’accertamento sanitario che forma oggetto del procedimento, ma tale accertamento non può mai condurre né confondersi con l’accertamento del diritto al beneficio».

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