Autorità:
Tribunale
Data:
5 febbraio 2025
Numero:
34
Regione:
Friuli Venezia Giulia
Il Tribunale friulano affronta il caso del licenziamento di una lavoratrice con disabilità, iscritta all’albo provinciale di cui all’art. 8, della legge n.68/1999, edipendente della società resistente quale appartenente alle categorie protette. Il ricorso presentato dalla lavoratrice al Giudice del Lavoro di Trieste prende le mosse dal licenziamento per giustificato motivo oggettivo, consistente nell’inidoneità sopravvenuta alla mansione, intimatole dalla società datrice di lavoro. Il giudizio di primo grado si è concluso con la dichiarazione di nullità del licenziamento, per accertato difetto di giustificazione, e conseguente condanna della società datrice di lavoro alla reintegrazione della dipendente ed al pagamento di un’indennità ai sensi dell’art. 2, d.lgs. n. 23/2015.
Il ragionamento del giudice di merito, come di consueto accade nella trattazione di fattispecie che presentano potenziali elementi di discriminazione anche indiretta – basata sulla disabilità, ha richiamato quanto previsto dalla Direttiva 2000/78/CE, ed in particolare l’art. 3, comma 3-bis, d.lgs. n. 216/2003, norma di attuazione della legislazione dell’Unione nel nostro ordinamento giuridico.