Cass. civ., sez. I, ord. 9 settembre 2024, n. 24124

Autorità:
Cassazione

Data:
9 settembre 2024

Numero:
24124

Regione:
Sicilia

Il giudizio in cassazione trae origine dall’opposizione presentata dalla ricorrente contro il decreto di convalida, emesso da parte del giudice tutelare, al trattamento sanitario obbligatorio disposto dal sindaco nei suoi confronti. La domanda veniva respinta dal tribunale di primo grado e dalla corte d’appello che, sulla base della documentazione agli atti, dalla quale emergeva un grave scompenso psichico della ricorrente (con idee suicidarie) e un comportamento oppositivo alle cure, ritenevano integrati i presupposti di legge in materia di TSO. Con ricorso in cassazione, la ricorrente lamenta una serie di vizi che avrebbero violato il suo diritto ad un ricorso effettivo. Nello specifico, gli atti con cui il sindaco ha disposto il TSO e il giudice tutelare lo ha convalidato non le sono stati notificati, non è stata informata sui tempi del trattamento, non è stata audita dal giudice tutelare prima della convalida. La mancata notifica degli atti del TSO ha impedito alla ricorrente di essere edotta di quanto le stava accadendo (la ricorrente ha avuto accesso agli atti del TSO solo dopo diverso tempo) e, dunque, di poter esercitare il proprio diritto ad un ricorso effettivo, così da opporsi alla convalida del giudice tutelare o chiederne la sospensione, trovandosi invece a subire il ricovero e la privazione della sua libertà. Nell’aderire alle argomentazioni della ricorrente, la Cassazione ha sollevato la questione di legittimità costituzionale delle previsioni normative che regolano il TSO (articoli 33, 34, e 35 della Legge n. 833 del 23 dicembre del 1978), con riferimento agli articoli 2, 3, 13, 24, 32 e 11 della Costituzione, nonché, degli articoli 6 e 13 della Convenzione sui diritti dell’uomo. La Cassazione osserva, infatti, che sebbene tutti i requisiti formali previsti per legge risultano osservati nel caso ad oggetto, è la stessa normativa in materia di TSO a non prevedere che il provvedimento motivato con cui il sindaco dispone il TSO in condizione di degenza ospedaliera venga notificato all’interessato o al legale rappresentante; detta legge neppure dispone che il destinatario del TSO venga avvisato che il provvedimento sarà sottoposto a convalida del giudice tutelare entro le 48 ore successive e che l’interessato ha diritto di comunicare con chiunque ritenga opportuno, di essere sentito dal giudice tutelare prima della convalida e di chiedere la revoca del provvedimento. Queste disposizioni neppure prevedono che l’ordinanza di convalida del giudice tutelare sia immediatamente notificata all’interessato o al suo legale rappresentante, comunicando la possibilità di presentare ricorso contro di essa. Il TSO deve essere inquadrato come una misura a tutela non della collettività, ma della salute dell’interessato, considerato temporaneamente incapace di proteggere la sua stessa salute. Esso costituisce una misura di extrema ratio, cui ricorrere quando l’alleanza terapeutica non trova spazio. Il TSO, dunque, può essere disposto anche in assenza del consenso informato del paziente qualora vi siano delle alterazioni psichiche che richiedano degli interventi terapeutici urgenti e detti interventi (non sostituibili da tempestive e idonee misure extra-ospedaliere) sono rifiutati dal paziente. Poiché gli interventi connessi al TSO vanno a limitare libertà fondamentali, quali il diritto a rifiutare le cure e la capacità di autodeterminarsi in materia di scelte sanitarie, devono essere circondati da idonee garanzie. Queste tutele, quali il diritto ad essere informati, il diritto al contraddittorio con riferimento al provvedimento di convalida del TSO e il diritto di difesa e, in ultima analisi, ad un giusto processo, non possono considerarsi sufficientemente integrate da una valutazione medica sottoposta a controllo giurisdizionale esterno secondo il modello procedurale semplificato attualmente previsto dalla legge. Le disposizioni censurate, infatti, mancano di apprestare all’individuo sottoposto a TSO le garanzie necessarie, realizzando “un deficit costituzionalmente rilevante, con conseguente violazione del diritto al contraddittorio, alla informazione e alla difesa, viziante la regolarità della procedura”. Nell’affermare ciò, la corte richiama le raccomandazioni del comitato per la prevenzione della tortura del Consiglio d’Europa con cui lo stato italiano è stato sollecitato a modificare la legge attualmente in vigore per le numerose illegittimità riscontrate. Si richiama altresì la decisione con cui la Corte EDU, pur dichiarato irricevibile il ricorso, ha evidenziato quanto sia importante che il giudice tutelare ascolti direttamente il soggetto sottoposto al TSO (Corte EDU 8/10/ 2013 pronunciata sul ricorso n. 25367/11). Privare l’individuo affetto da patologia psichiatrica del fondamentale diritto di partecipare alle procedure decisionali che lo riguardano significa violarne le dignità ed è il segno di “un ultimo residuo di quella logica manicomiale che la legge Basaglia ha avversato”.

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