Autorità:
Corte di Cassazione
Data:
9 gennaio 2025
Numero:
449
Regione:
Piemonte
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 449 del 9 gennaio 2025, ha contribuito a fare luce su un aspetto cruciale della tematica della deducibilità delle spese sostenute per l’assistenza delle persone con disabilità, chiarendo la distinzione tra due previsioni contenute nel Testo Unico sulle Imposte sul Reddito (TUIR, DPR. n. 917 del 1986). Nel caso preso in esame dall’ordinanza della Cassazione, l’Agenzia delle Entrate aveva ritenuto che non fossero deducibili le spese che un cittadino aveva sostenuto per retribuire due collaboratrici che prestavano cura e assistenza alla moglie, che, a seguito di un incidente stradale, si era vista riconoscere lo status di invalida civile al 100%. Secondo l’Agenzia delle Entrate potevano essere considerate deducibili soltanto le spese per assistenza specialistica prestata da personale qualificato (come infermieri, fisioterapisti o OSS). Viceversa, le spese per assistenza generica fornita da collaboratrici domestiche avrebbero potuto rientrare esclusivamente tra le spese detraibili. Contrariamente alla tesi sostenuta dall’Agenzia delle Entrate, la Cassazione ha invece affermato che tutte le spese necessarie all’assistenza di una persona con disabilità grave e permanente sono integralmente deducibili, a prescindere dalla natura specialistica dell’assistenza o della qualifica professionale di chi presta assistenza. La Cassazione ha infatti chiarito che le due diverse previsioni del TUIR hanno entrambe ad oggetto le spese sostenute per l’assistenza specificamente diretta alla tutela della persona bisognosa. Le due norme si differenziano però in ragione del destinatario di tale assistenza: mentre la deducibilità delle spese è garantita dall’art. 10, comma 1, lett. b), TUIR «ai soggetti colpiti da grave e permanente invalidità o menomazione rilevante ai sensi dell’art. 3 della legge n. 104 del 1992»; la detraibilità di cui all’art. 15, comma 1, lett. c), TUIR è destinata a tutti gli altri soggetti, «eventualmente anche afflitti da non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, ma non disabili gravi ai sensi dell’art. 3 della legge n. 104 del 1992».