Autorità:
Corte di Cassazione
Data:
27 maggio 2024
Numero:
14689
Regione:
Sicilia
Un beneficiario di amministrazione di sostegno, affermando di essere capace di gestire i propri interessi, ricorreva contro la decisione della Corte di appello che invece aveva ritenuto la misura necessaria in ragione della presenza di patologie psichiatriche che influenzavano la capacità decisionale del beneficiario stesso. La Cassazione accoglie il ricorso e, nel valutare i presupposti necessari per l’assegnazione dell’amministrazione di sostegno, chiarisce che, in mancanza di accertamenti clinici certi ed univoci, non può essere decisiva la sussistenza di una condotta non collaborativa da parte del potenziale amministrato. Il Giudice tutelare deve infatti interrogarsi «in maniera specifica e circostanziata sia rispetto alle condizioni di menomazione del beneficiario, sia rispetto all’incidenza delle stesse sulla sua capacità di provvedere ai propri interessi personali e patrimoniali, verificando la possibilità, in concreto, che tali esigenze possano essere attuate anche con strumenti diversi come, ad esempio, avvalendosi, in tutto o in parte, di un sistema di deleghe o di un’adeguata rete familiare». La Corte richiama a supporto del principio di diritto affermato, l’art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.