Trib. Rimini, sent. 29 luglio 2024, n. 756 

Autorità:
Tribunale

Data:
29 luglio 2024

Numero:
756

Regione:
Emilia Romagna

Diversamente dall’interdetto, il beneficiario di amministrazione di sostegno mantiene intatta la propria capacità di compiere atti personalissimi, quali donare, testare o contrarre matrimonio, a meno che essi non siano vietati dal giudice tutelare con specifico provvedimento. In assenza di un tal divieto, pertanto, tali atti sono nulli se posti in essere dall’amministratore di sostegno. Nel caso di specie, la defunta aveva designato erede universale un ente ecclesiastico, mentre l’amministratore di sostegno aveva successivamente stipulato alcuni contratti di assicurazione sulla vita che individuavano quali beneficiari terzi diversi dall’erede universale, configurando così una donazione indiretta, ovvero un atto personalissimo posto in essere senza il consenso della beneficiaria. Il giudice, pertanto, dichiara la nullità di tutte le clausole di designazione del beneficiario contenute nelle polizze stipulate dall’amministratore di sostegno.

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