Autorità:
Corte di Cassazione
Data:
17 settembre 2024
Numero:
24878
Regione:
Veneto
Con questa sentenza la Cassazione, su ricorso del beneficiario, ha ritenuto illegittimo il provvedimento con cui il giudice tutelare, su istanza del figlio del beneficiario stesso ma contro la volontà del diretto interessato, ha proceduto alla nomina di un amministratore di sostegno al fine di ricostruire il patrimonio di quest’ultimo e la sua gestione. La Corte di legittimità ha evidenziato che il giudice tutelare e la Corte di appello non avevano neppure individuato la condizione di menomazione della capacità del soggetto di provvedere ai suoi interessi. Inoltre, ha chiarito che l’istituto dell’amministratore di sostegno non può avere finalità istruttorie o di monitoraggio, né può avere un obiettivo “prudenziale”. La verifica circa il deficit di competenze dell’amministrato è dunque condizione preliminare alla nomina dell’amministratore di sostegno e non può essere oggetto di accertamento successivo.