Autorità:
Corte di Cassazione
Data:
10 settembre 2024
Numero:
24251
Regione:
Piemonte
Nel caso in esame, il provvedimento di apertura dell’amministrazione di sostegno è contestato dalla beneficiaria, che lamenta la violazione del principio di autodeterminazione e la trasformazione di una misura di “sussidiarietà” in una “misura altamente afflittiva”: il giudice tutelare, infatti, ha previsto un ampio campo di applicazione per l’amministrazione di sostegno che si estende a numerosi atti di gestione patrimoniale ordinaria della ricorrente.
La Cassazione ha accolto il ricorso. La flessibilità è la caratteristica principale dell’istituto dell’amministrazione di sostegno che mira a tutelare l’amministrato sacrificando il meno possibile la sua capacità di autodeterminazione. Ciò implica preservare il diritto del beneficiario di esprimere la sua opinione e di partecipare a tutte le decisioni che lo riguardino. Pertanto, oltre ad accertare i deficit di capacità dell’individuo, il provvedimento di apertura dell’amministrazione di sostegno che preveda per l’amministrato delle limitazioni simili a quelle previste per l’interdetto e l’inabilitato, deve motivare in modo specifico e adeguato le ragioni per cui si limita la sfera di autodeterminazione dell’individuo e il grado di tale limitazione, giustificando l’impossibilità di ricorrere a strumenti alternativi (che supportino e non comprimano la capacità dell’individuo). Solo in tal modo è possibile rispettare il dettato costituzionale e l’art. 12 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità che salvaguarda la dignità dell’individuo e prevede una compressione delle sue capacità solo quale ultima ratio. A tal proposito, si propone una sorta di procedimentalizzazione delle verifiche che il giudice tutelare è chiamato a compiere: a) accertamento dei bisogni oggettivi e dei desideri e aspirazioni della persona; b) accertamento delle competenza della persona e del supporto della rete familiare/sociale, c) individuazione degli obiettivi che la persona può realizzare da sola e con la rete familiare e sociale, degli obiettivi per i quali deve essere assistita e di quelli che richiedono una vera e propria sostituzione. In ogni caso, la scelta della misura di tutela e la definizione del contenuto dell’amministrazione di sostegno (che è un “vestito su misura” e non può seguire dei “moduli standardizzati”) dovranno privilegiare la soluzione che comporti una minore invasione possibile della sfera di autodeterminazione della persona, seguendo un principio di proporzionalità.
Nel caso di specie il Giudice tutelare non aveva neppure preso in considerazione le ragioni dell’opposizione della beneficiaria, opposizione che testimonia invece una evidente capacità di autodeterminazione.