Autorità:
TAR
Data:
12 febbraio 2024
Numero:
2768
Regione:
Lazio
Con la sentenza in commento, il giudice amministrativo afferma che i redditi derivanti dalla pensione di invalidità non sono computabili ai fini della valutazione della capacità reddituale richiesta per la concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, Richiamando la recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. sez. II, sent. 11/5/2023, 4767) viene rigettato l’appello della ricorrente: secondo il Tar Lazio, il requisito reddituale per la concessione della cittadinanza risponde alla «necessità di accertare che il richiedente lo status di cittadino possa far fronte al dovere di solidarietà sociale di concorrere con i propri mezzi, attraverso il prelievo fiscale, a finanziare la spesa pubblica per i servizi pubblici essenziali». Diversamente, « la pensione di invalidità – che appunto non concorre al reddito – non deve essere dichiarata nella dichiarazione dei redditi ed è esente dal calcolo delle ritenute previdenziali e fiscali, e conseguentemente non soccorre ai fini dell’integrazione del requisito de quo”.