Corte Costituzionale, sent. 14 marzo 2024, n. 42 

Autorità:
Corte Costituzionale

Data:
14 marzo 2024

Numero:
42

Regione:
Toscana

La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 4, lettera b), della legge reg. Toscana n. 73 del 2018, nella parte in cui subordina la concessione del contributo rivolto al sostegno delle famiglie con figli minori disabili al requisito della residenza continuativa di 24 mesi in Toscana, sia del genitore sia del figlio, in strutture non occupate abusivamente. La previsione, infatti, viola il principio di eguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione poiché prevede un trattamento differenziato in assenza di una giustificazione ragionevole. Il requisito di residenza biennale, infatti, non è in alcun modo correlato alle finalità della misura economica prevista e alla situazione di necessità a cui essa intende rispondere.  

La Corte non nega che il legislatore possa legittimamente subordinare l’accesso ad un sussidio al requisito della residenza protratta, purché ciò risponda ad un criterio di proporzionalità e ragionevolezza.  Lo scrutinio di ragionevolezza operato dalla Corte è però particolarmente stringente nel caso di specie, dal momento che vengono in rilievo bisogni primari della persona e che, come sottolineato dalla Corte, «sulla condizione giuridica della persona con disabilità confluisce un complesso di “valori che attingono ai fondamentali motivi ispiratori del disegno costituzionale”. 

La Corte, infine, esclude che il requisito della residenza biennale possa essere giustificato dal radicamento nel territorio. Infatti, le scelte abitative di una famiglia in cui sia presente un minore disabile possono essere condizionate da fattori quali le “caratteristiche dell’abitazione” o la “presenza di strutture per la cura e l’assistenza”. Inoltre, la legge censurata, mancando di considerare il carattere essenziale dei bisogni primari della misura economica in esame, porta avanti una logica che valorizza esclusivamente il contributo pregresso dell’individuo e, come sottolineato dalla Corte, legge il dovere tributario alla luce di mere “finalità commutative, mentre esso è una manifestazione del dovere di solidarietà sociale, e […] applicare un criterio di questo tipo alle prestazioni sociali è di per sé contraddittorio, perché porta a limitare l’accesso proprio di coloro che ne hanno più bisogno (sentenza n. 107 del 2018)”.  

Documenti