Corte EDU, Diaconeasa c. Romania, 20 maggio 2024, causa n. 53162/2021

Autorità:
Corte EDU

Data:
20 maggio 2024

Numero:
53162

Regione:

Il caso in commento prende origine dalla decisione delle autorità rumene di negare alla ricorrente il supporto di un’assistente personale, prima concesso. La ricorrente lamenta che la riduzione dell’assistenza garantita l’abbia costretta all’isolamento e l’abbia privata della sua autonomia, comprimendo così il suo diritto al rispetto della vita privata, sancito dall’art. 8 della Convenzione dei diritti dell’uomo. La Corte accerta la violazione contestata e, richiamando gli articoli 19, 20 e 28 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, di cui la Romania è parte, sottolinea come dall’art. 8 non derivi solo un obbligo negativo ma anche un’obbligazione positiva che impone agli Stati di adottare tutte le misure necessarie al rispetto della vita privata dell’individuo anche nella sfera delle relazioni sociali. La Corte, inoltre, pur riconoscendo la presenza di un margine di apprezzamento in capo allo Stato, evidenzia come questo margine si restringe quando sono in gioco i diritti fondamentali di un gruppo particolarmente vulnerabile che ha sofferto considerevoli discriminazioni in passato, come le persone con disabilità. Infine, secondo la Corte, la decisione delle autorità rumene di ridurre il livello di assistenza riconosciuto alla ricorrente non appare come “necessario” in una società democratica e manca di realizzare un equo bilanciamento tra interessi pubblici e privati come richiesto dall’art. 8 della Convenzione. 

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