Cass. civile, sez. lav., ord. 10 settembre 2024, n. 24336

Autorità:
Corte di Cassazione

Data:
10 settembre 2024

Numero:
24336

Regione:
Lazio

La Corte di Cassazione civ., sez. lav., con sentenza 10 settembre 2024, n. 24336, ha posto alla Corte di Giustizia dell’Unione europea due quesiti in tema di mobilità del personale scolastico con disabilità.

Le norme vigenti sanciscono che i trasferimenti dei docenti tra province diverse possono effettuarsi soltanto dopo che sia conclusa la procedura di mobilità all’interno della stessa provincia. Ciò può determinare l’impossibilità di dar seguito a trasferimenti interprovinciali a causa dell’esaurimento di posti.

Nel caso in esame, un’insegnante disabile non aveva in effetti ottenuto il richiesto trasferimento da una provincia ad un’altra, poiché tutti i posti erano già stati assegnati durante la fase di mobilità aperta soltanto ai trasferimenti dei docenti della stessa provincia. Secondo la prospettazione della ricorrente, il meccanismo descritto vanifica il diritto alla scelta della sede sancito dalla legge n. 104 del 1992. 

La Cassazione si è così rivolta al Giudice europeo per verificare se tale meccanismo contrasti con l’obbligo di adottare soluzioni ragionevoli per i lavoratori con disabilità sancito dall’art. 5 della direttiva n. 78 del 2000 e per verificare se esso possa trovare giustificazione in ragione della complessità delle operazioni di mobilità territoriale o viceversa, si traduca in una discriminazione nei confronti dei lavoratori con disabilità.

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