Cass. civile, sez. IV lav., ord. 17 gennaio 2024, n. 1788

Autorità:
Corte di Cassazione

Data:
17 gennaio 2024

Numero:
1788

Regione:
Lazio

Con l’ordinanza del 17 gennaio 2024, n. 1788, la Cassazione civile sez. lav., ha chiesto alla CGUE di chiarire se il diritto dell’Unione europea consente anche al caregiver di una persona con disabilità di azionare la tutela antidiscriminatoria riconosciuta al lavoratore con disabilità.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, una lavoratrice, madre di un figlio minore con disabilità grave, chiedeva al giudice di accertare se la condotta tenuta dal datore di lavoro nei suoi confronti avesse natura discriminatoria. In particolare, la lavoratrice lamentava la mancata concessione di turni di lavoro che le consentissero di assistere il figlio nelle ore pomeridiane. La lavoratrice era disposta anche a svolgere mansioni di livello inferiore. Qualora la CGUE dovesse affermare la possibilità per il caregiver di azionare la tutela antidiscriminatoria, la Cassazione pone due ulteriori dubbi: secondo il diritto europeo, il caregiver ha diritto che il datore di lavoro appresti anche per lui “soluzioni ragionevoli”? Oppure questo obbligo vale soltanto nei confronti dei lavoratori con disabilità?

L’altro dubbio concerne la stessa definizione di caregiver. Può essere considerato tale qualunque soggetto, appartenente alla cerchia familiare o convivente di fatto, che si prenda cura in un ambito domestico, pure informalmente, in via gratuita, quantitativamente significativa, esclusiva, continuativa e di lunga durata di una persona che, in ragione della propria grave disabilità, non sia assolutamente autosufficiente nello svolgimento degli atti quotidiani della vita? Oppure il diritto europeo richiede che la definizione di caregiver sia più ampia o ancora più ristretta?

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