TAR Sicilia, sede di Palermo, sez. III, sent. 12 settembre 2024, n. 2545 

Autorità:
TAR

Data:
12 settembre 2024

Numero:
2545

Regione:
Sicilia

Con sentenza n. 2545 del 12 settembre 2024, il TAR Sicilia, sez. III, si è pronunciato sulla richiesta di una madre di un minore autistico di dichiarare l’illegittimità del silenzio-rifiuto del Comune di Gela rispetto alla richiesta di predisposizione del progetto individuale ex art. 14 della l. n. 328 del 2000, nonché di accertare il diritto del minore al risarcimento del danno non patrimoniale per la omessa predisposizione del progetto stesso. L’Amministrazione comunale, da parte sua, imputava il ritardo esclusivamente all’inerzia dell’Azienda Sanitaria Provinciale e sosteneva che il ricorso fosse infondato assumendo che l’istanza doveva essere effettuata ai sensi della l. n. 134 del 2015 (Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie) e non ai sensi della l. n. 328 del 2000.

Il TAR ha dichiarato il ricorso fondato ordinando al Comune di predisporre il progetto entro 30 giorni, già nominando un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia dell’ente. In particolare, il giudice ha ribadito che, nonostante il progetto individuale costituisca un atto complesso esterno e diseguale e che in giudizio possano resistere sia il Comune che l’ASL, è comunque l’Amministrazione comunale ad avere l’obbligo di superare eventuali arresti procedimentali e dare impulso alla conclusione del procedimento. Inoltre, ha chiarito che l’obbligo del Comune di provvedere sull’istanza sussiste anche se la stessa non era stata proposta ai sensi della l. n. 134 del 2015, «essendo comunque ben chiara la sostanza di quanto richiesto al Comune, ed essendo irrilevante il fatto che la parte privata indichi in modo impreciso le norme legislative applicabili».

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