Consiglio di Stato, Sezione III, sent. 13 novembre 2024, n. 9130 

Autorità:
Consiglio di Stato

Data:
13 novembre 2024

Numero:
9130

Regione:
Campania

Con la sentenza n. 9130/2024, il Consiglio di Stato ha confermato le statuizioni del primo grado, ritenendo le doglianze sollevate nel ricorso dell’ASL Napoli 3 SUD infondate. In primo grado il Tar aveva accolto parzialmente il ricorso presentano dai genitori del minore con diagnosi dello spettro autistico di grado 3, e condannato l’Azienda Sanitaria: 

  • ad adottare un nuovo piano terapeutico individualizzato; 
  • a rimborsare le spese sostenute e documentate dai genitori per le terapie con metodo ABA nei limiti delle 4/6 ore già riconosciute dall’ASL; 
  • a provvedere direttamente al trattamento ABA nella misura delle predette ore o indirettamente attraverso il rimborso di quelle che verranno sostenute in attesa dell’adozione da parte dell’ASL del piano terapeutico alternativo. 

L’Azienda Sanitaria Locale ha proposto ricorso sulla base di tre motivi: 

  1. con il primo motivo, l’appellante ha denunciato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo; sul punto il Collegio ha ribadito che, sia in caso di mancata fornitura della prestazione terapeutica, sia quando si contesti il piano terapeutico in quanto non adeguato a far fronte alle esigenze terapeutiche del paziente, sussiste la giurisdizione amministrativa; 
  1. con il secondo motivo, l’appellante ha chiesto la riforma della sentenza nella parte in cui ha condannato l’ASL al rimborso delle spese sostenute per la terapia privata, non avendo il TAR, considerato che furono i genitori volontariamente a dimettere il loro figlio minore dal centro. A tal proposito, il Collegio ha condiviso la replica degli appellati, che motivavano la rinuncia alla terapia praticata presso il centro accreditato in quanto inefficace, come dichiarato e confermato nel verbale di dimissioni del 23.03.2017 dalla stessa ASL. 
  1. con il terzo motivo, l’ASL ha contestato l’ordine di provvedere alla rimodulazione del piano terapeutico individualizzato (PTI) in quanto lo stesso sarebbe stato adottato in conformità con quanto previsto dalla delibera della Giunta Regionale. 

Il Collegio ha respinto la doglianza in quanto il PTI “non può limitarsi a recepire la delibera aziendale, che prevede trattamenti generalizzati per fasce di età”, ma anzi, come chiarito dalle Linee Guida 21 dell’I.S.S. e dalle raccomandazioni del 2023, deve necessariamente provvedere a individualizzare la terapia, rivedendo il piano periodicamente alla luce dell’andamento della terapia riabilitativa e della specifica condizione del paziente. 

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