Autorità:
TAR
Data:
1° ottobre 2024
Numero:
17013
Regione:
Lazio
Il TAR Lazio, sez. II, con sentenza n. 17013 del 1° ottobre 2024, ha deciso il ricorso proposto da due genitori per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato da Roma Capitale in relazione all’istanza, presentata circa un anno prima della decisione, volta ad ottenere la predisposizione di un progetto individuale ex art. 14 della l. n. 328/00 in favore del figlio con disabilità grave.Roma Capitale riferiva che il procedimento di predisposizione e sviluppo del progetto era in elaborazione e richiamava la necessità di tempistiche più lunghe per l’adozione di atti così complessi.
Il TAR ha dichiarato il ricorso fondato, riconoscendo in capo all’Amministrazione comunale non solo un inderogabile dovere di agire nel senso di adottare tutte le necessarie misure affinché la fruizione delle prestazioni prevista in favore della persona con disabilità sia effettiva, ma anche l’obbligo di dare riscontro con un provvedimento espresso alle istanze avanzate dai ricorrenti direttamente volte ad ottenere la predisposizione di un progetto di vita individuale in favore del figlio. Il Tar condannava dunque Roma Capitale a predisporre il progetto entro 90 giorni dalla notifica della sentenza, già indicando l’eventuale commissario ad acta in caso di inadempimento.