Autorità:
TAR
Data:
26 agosto 2024
Numero:
4655
Regione:
Campania
Con sentenza 26 agosto 2024, n. 4655, il TAR Campania, sez. VI, si è pronunciato sul ricorso proposto dai genitori di un minore con disabilità per l’ottemperanza della sentenza resa dal TAR Campania, sede di Napoli (n. 7308 del 2023), che aveva condannato il Comune di Capua alla predisposizione del progetto di vita individuale ai sensi dell’art. 14, l. 328 del 2000. Il Comune si difendeva sostenendo di aver dato seguito alle indicazioni del giudice e di aver predisposto il progetto di vita.
Il TAR, consapevole della natura altamente tecnica delle valutazioni sottese alla predisposizione di un progetto di vita individuale, ha ritenuto che nel caso di specie solo apparentemente fosse stata data attuazione dell’art. 14, legge 328 del 2000 e ha dichiarato il ricorso fondato, condannando il Comune ad ottemperare entro novanta giorni. In particolare, la pronuncia di cui si chiedeva l’attuazione aveva chiarito che il progetto di vita doveva comprendere: la valutazione diagnostico-funzionale o il Profilo di funzionamento, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, il Piano educativo individualizzato a cura delle istituzioni scolastiche, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all’integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale, definendo le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.
Il TAR ha rilevato che nella fattispecie in questione il progetto predisposto dal Comune non rispettava invece il paradigma normativo. Il Comune, infatti, non aveva indicato in maniera precisa, analitica e puntuale le misure, i servizi e le prescrizioni idonee alla predisposizione del progetto.