TAR Campania, sez. VI, sent. 10 ottobre 2024, n. 5317

Autorità:
TAR

Data:
10 ottobre 2024

Numero:
5317

Regione:
Campania

Con ricorso al TAR, i genitori di un minore con disabilità chiedevano che fosse dichiarato illegittimo il silenzio-inadempimento serbato dall’Amministrazione comunale alla richiesta di predisposizione del progetto di vita individuale ex. art. 14, l. 328 del 2000, domandando altresì che fosse riconosciuto l’obbligo del Comune all’adozione dello stesso. Il ricorso era stato proposto sia contro il Comune di residenza del minore con disabilità sia nei confronti del Comune capofila dell’ambito territoriale di riferimento e dell’ASL. Tra l’altro, il Comune capofila aveva rappresentato che nel frattempo, insieme all’ASL, era stata convocata la commissione UVI che aveva elaborato per il minore il PAI, eccependo che fosse cessata così la materia del contendere.

Il TAR Campania, sez. IV, con sentenza 10 ottobre 2024, n. 5317, ha accolto il ricorso dichiarando l’obbligo per il Comune di residenza di provvedere a adottare, di intesa con la ASL competente, il progetto individuale. In primo luogo, il TAR ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Comune capofila dell’ambito territoriale di riferimento, affermando che titolare del potere di predisposizione del progetto di vita è il comune di residenza del minore; ha invece confermato la legittimazione passiva dell’ASL competente, considerato che l’art. 14 della l. n. 328 del 2000 prevede che l’adozione del progetto avvenga di intesa con la ASL competente.

Nel merito, il TAR ha ricordato che il progetto di vita individuale si presenta, alla luce del quadro normativo e della giurisprudenza, «quale l’insieme di quelle prestazioni che assicurano in concreto l’integrale tutela della disabilità» ribadendo che sull’Amministrazione incombe, per dare concreta applicazione alla tutela dei diritti delle persone con disabilità «uno specifico, inderogabile dovere di agire che impone alla medesima di adottare tutte le necessarie misure affinché la fruizione delle prestazioni sia effettiva e quanto più possibile esaustiva». Ha infine aggiunto che il Progetto di vita non consiste nella semplice sommatoria di altri strumenti (quali, ad esempio, quelli recati dal PAI e dal PEI), chiarendo quindi che la convocazione dell’UVI e l’adozione dal PAI non possono determinare la cessazione della materia del contendere. 

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