Corte d’Appello di Palermo, sez. lav., sent. 19 luglio 2024, n. 458 

Autorità:
Corte d’Appello

Data:
19 luglio 2024

Numero:
458

Regione:
Sicilia

Nella sentenza n. 458 del 19 luglio 2024, la Corte d’Appello di Palermo, sez. lavoro, si è pronunciata sull’appello proposto da un Comune contro la sentenza del Tribunale di primo grado con cui era stato condannato a rimborsare le spese sostenute dal genitore di un minore con disabilità per il trasporto dello stesso presso un centro di riabilitazione; la decisione si era basata sull’art. 6, comma 1, lett. c), della L.R. siciliana n. 68 del 1981, ai sensi del quale i Comuni sono tenuti all’istituzione dei servizi di trasporto gratuiti per la frequenza, tra le altre cose, dei centri educativo-riabilitativi a carattere ambulatoriale e diurno. Secondo il Comune appellante, tuttavia, il Tribunale non avrebbe considerato la circostanza che la ricorrente non aveva formulato alcuna richiesta di servizio né avviato la procedura di redazione di uno specifico progetto individuale. 

La Corte ha dichiarato l’appello fondato sostenendo che affinché sussista un inadempimento del comune che dia luogo a responsabilità civile e quindi a risarcimento del danno, è necessario che sia stata attivata nei suoi confronti una domanda amministrativa diretta ad ottenere una prestazione. Occorre, secondo il Giudice, «almeno un contatto sociale, se non proprio negoziale, idoneo ad attivare, nei confronti di uno specifico soggetto, gli obblighi imposti all’ente territoriale dalla L. R. n. 68/1981; contatto che si sarebbe dovuto concretizzare, nella specie, nell’inoltro di una domanda amministrativa diretta ad ottenere il suddetto servizio, previa rappresentazione della situazione di disabilità del minore» ovvero attraverso la domanda di redazione di un progetto individuale. 

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