Trib. Roma, sez. V civ., sent. 29 maggio 2024, n. 9234 

Autorità:
Tribunale

Data:
29 maggio 2024

Numero:
9234

Regione:
Lazio

Il Tribunale di Roma ha adottato questa decisione a seguito dell’impugnazione da parte di due condomini di alcune decisioni assunte dall’assemblea condominiale aventi ad oggetto la regolamentazione dell’uso di posti auto originariamente riservati alle persone con disabilità e poi adibiti al carico/scarico merci. In particolare, i ricorrenti riferivano che tra le parti comuni del condominio erano previsti 4 posti auto riservati alle persone con disabilità ex legge n. 13 del 1989 e che tali posti erano stati trasformati dall’assemblea condominiale in posti auto “handicap/carico/scarico”. Sempre l’assemblea aveva poi deciso, con le determinazioni oggetto di impugnazione davanti al Tribunale, di regolamentarne l’uso in maniera diversa, con la possibilità di far utilizzare i 4 posti auto ai condomini che avessero pagato una quota mensile di € 70 per un periodo massimo di un anno. 

Il Tribunale ha annullato le deliberazioni impugnate ribadendo che le norme del regolamento condominiale che riservano dei posti auto alle persone con disabilità costituiscono attuazione dell’obbligo sancito dalla legge n. 13 del 1989 e dal d.m. n. 236 del 1989, la cui attuazione prescinde dalla presenza all’interno della comunità condominiale di persone con disabilità, rispondendo tale obbligo alla necessità di garantire il fondamentale diritto all’accessibilità anche a soggetti esterni al condominio.

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