Trib. Napoli, sez. IV civ., sent. 27 settembre 2024, n. 8240

Autorità:
Tribunale

Data:
27 settembre 2024

Numero:
8240

Regione:
Campania

Con la sentenza n. 8240 del 27 settembre 2024, il Tribunale di Napoli si è pronunciato sulla domanda di annullamento di una delibera condominiale nella parte in cui prevedeva la rimozione di una passerella di accesso dall’immobile del ricorrente al piano dell’ascensore. La passerella era stata installata nel condominio, in qualità di misura temporanea, per la moglie dell’istante – successivamente deceduta– che aveva una disabilità motoria, nel rispetto della legge n. 13 del 1989 sull’abbattimento delle barriere architettoniche. Secondo il marito della signora, la rimozione della passerella decisa dall’assemblea sarebbe stata in contrasto con la legge n. 13 del 1989, in quanto la normativa in questione deve essere interpretata nel senso che le barriere architettoniche devono essere eliminate anche per la presenza di persone che, pur non essendo disabili, siano comunque affette da disagi fisici e difficoltà motorie seppure non accertate o certificate, a prescindere dalla presenza o meno nell’edificio di persone con disabilità. 

Il Tribunale ha rigettato la domanda. Il giudice ha osservato che dalla documentazione fotografica prodotta in giudizio, la passerella, «per la sua ubicazione», è stata destinata esclusivamente ad agevolare l’accesso all’ascensore della moglie dell’attore il quale, tra l’altro, non ha provato di avere disagi fisici e/o difficoltà motorie legate all’età tali da giustificare il mantenimento di detta passerella. La passerella era stata infatti prevista dall’assemblea condominiale unicamente in qualità di misura ad personam per la moglie dell’attore. Ne consegue che la rimozione della passerella, venute meno le esigenze di eliminazione delle barriere architettoniche alla base della sua installazione, può rientrare nelle scelte discrezionali dell’assemblea condominiale. 

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