Trib. Napoli, sez. IV civ., sent. 15 febbraio 2024, n. 2048 

Autorità:
Tribunale

Data:
15 febbraio 2024

Numero:
2048

Regione:
Campania

La parte attrice ha adito il Tribunale esponendo di essere proprietaria di un appartamento al secondo piano di un edificio in Napoli, accessibile esclusivamente tramite due rampe di scale ripide, che rendono impossibile l’installazione di un servoscala e precludono l’accesso a persone in situazione di ridotta mobilità. Ha dedotto di avere significative difficoltà motorie, e di convivere con la madre, persona con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/1992, impossibilitata ad accedere all’immobile. Ha chiesto il riconoscimento del diritto, ai sensi dell’art. 1102 c.c., di installare a proprie spese un servoscala, previa modifica di una finestra in porta d’accesso dal cortile del condominio limitrofo. 

Il Tribunale, richiamando l’art. 1102 c.c. e la normativa in tema di eliminazione delle barriere architettoniche (legge n. 13/1989), ha riconosciuto il principio per cui ciascun condomino può apportare a sue spese modifiche necessarie per il miglior godimento della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri pari utilizzo. Tuttavia, sulla base delle valutazioni tecniche del CTU, è emerso che il servoscala proposto dall’attore violerebbe tali limiti, poiché la larghezza di alcune rampe non è tale da consentire l’utilizzo simultaneo di scale e servoscala, e determinerebbe una sensibile riduzione dell’utilizzabilità delle scale comuni – dunque del pari utilizzo da parte di tutti i condomini – e un’incisione negativa sul decoro architettonico dell’edificio. La domanda è stata pertanto rigettata. 

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