Autorità:
Tribunale
Data:
13 maggio 2024
Numero:
1466
Regione:
Liguria
Il Tribunale ha accolto la domanda di costituzione di servitù coattiva di passaggio pedonale e carrabile a favore del fondo della parte attrice (persona con difficoltà di locomozione), rilevando che l’art. 1051 c.c. consente la costituzione di tale servitù non solo in caso di interclusione assoluta, ma anche in presenza di un accesso non idoneo o insufficiente rispetto alle esigenze di utilizzazione del fondo (interclusione relativa).
Richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. n. 3858/2016 e Cass. n. 7938/2018), il Tribunale ha evidenziato come la legge n. 13 del 1989, in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, incarni il principio di solidarietà sociale sancito dalla Costituzione, perseguendo finalità pubblicistiche volte a garantire l’accessibilità agli edifici nell’interesse generale. La Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 167/1999, ha altresì sancito un’evoluzione interpretativa dell’istituto della servitù di passaggio, che non è più vincolato esclusivamente a esigenze economico-produttive, ma è orientato verso la soddisfazione di esigenze personali che garantiscono la tutela della persona e dei suoi diritti fondamentali garantiti dagli articoli 2 e 3 della Costituzione.
Il Tribunale ha, dunque, sottolineato, sulla scorta di Cass. n. 29422/2021, che la tutela del titolare del fondo servente deve necessariamente contemperarsi con esigenze inderogabili di accessibilità. In questo senso, la costituzione della servitù deve essere ammessa non solo per soddisfare necessità dell’agricoltura o dell’industria, ma anche per garantire l’accesso agevole ai conviventi del titolare del fondo, essendo irrilevante che la disabilità interessi direttamente quest’ultimo.