Trib. Matera, sez. civ., sent. 8 ottobre 2024, n. 759  

Autorità:
Tribunale

Data:
8 ottobre 2024

Numero:
759

Regione:
Basilicata

Con sentenza n. 759 dell’8 ottobre 2024, il Tribunale di Matera si è pronunciato sull’impugnazione e la richiesta di annullamento della delibera condominiale con cui era stata approvata la realizzazione di un ascensore e di un camminamento per eliminazione delle barriere architettoniche. I ricorrenti lamentavano che il progetto presentato dall’ingegnere di fiducia di uno dei condomini non rispettasse i limiti di cui all’art. 1120 c.c., ai sensi del quale sono vietate innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano alcune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento di anche un solo condomino. 

Il Giudice, dopo aver richiamato la giurisprudenza della Corte di Cassazione sulla realizzazione di ascensori per il superamento delle barriere architettoniche, ha annullato la delibera condominiale nella parte in cui approvava la realizzazione del progetto secondo le indicazioni dell’ingegnere. Infatti, sebbene il tribunale abbia riconosciuto il diritto della parte convenuta alla costruzione dell’ascensore per l’abbattimento delle barriere architettoniche – indispensabile ai fini dell’accessibilità e dell’abitabilità di un edificio, nonché espressione del principio di solidarietà condominiale – ha ravvisato delle criticità nel progetto approvato dall’assemblea relativamente alla staticità dell’edificio e alla sicurezza per l’incolumità pubblica e privata, subordinando di conseguenza il diritto alla realizzazione del progetto alla risoluzione di queste problematiche. 

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