TAR Veneto, sez. II, sent. 21 maggio 2024, n. 1113

Autorità:
TAR

Data:
21 maggio 2024

Numero:
1113

Regione:
Veneto

Con sentenza del 21 maggio 2024, n. 1113, il TAR Veneto, sez. II, ha annullato il provvedimento con il quale il Comune di Vicenza aveva respinto un’istanza di permesso di costruzione in sanatoria di un porticato fatto costruire nel 2005 da una signora con un grado di invalidità all’80%. Nonostante l’ordine di sospensione dei lavori emanato dal Comune sin dal 2005, il porticato veniva realizzato. La signora, nel 2009, vedeva aggravarsi la propria condizione di invalidità al 100% e il porticato le garantiva così di avere un ingresso accessibile all’abitazione in occasione degli spostamenti con l’automobile. Sempre nel 2009 il Comune, verificando la mancata demolizione della struttura abusiva, preannunciava l’elevazione di sanzioni amministrative; successivamente, i figli, nell’interesse della madre, presentavano istanza di permesso in sanatoria, sulla base delle disposizioni della Regione Veneto in materia di superamento delle barriere architettoniche. Il Comune rigettava l’istanza rilevando che l’abuso edilizio era stato accertato prima che venisse riconosciuta l’invalidità totale e permanente della richiedente e che la costruzione di un porticato non poteva essere considerata in ogni caso un’opera funzionale al superamento delle barriere architettoniche. 

Il TAR ha ritenuto prive di fondamento entrambe le argomentazioni del Comune: con riguardo alla presunta “mancanza”, in capo alla richiedente, del necessario grado di invalidità al momento della costruzione del portico, il giudice ha rilevato non solo che la normativa veneta prevede tra i beneficiari delle agevolazioni «le persone con disabilità» in generale, senza fare alcuna distinzione a seconda del grado di invalidità. In ogni caso, il Comune non aveva motivato la decisione di ritenere irrilevante per la richiesta di sanatoria una invalidità dell’80%, piuttosto che del 100%. Per quanto riguarda invece la considerazione per cui la realizzazione un portico non sarebbe funzionale all’abbattimento delle barriere architettoniche, il Tribunale ha ritenuto corretta la deduzione della parte ricorrente, che ha richiamato un moderno concetto di superamento delle barriere che, in senso molto estensivo, ingloba il concetto di benessere e di migliore qualità della vita, senza limitazioni di tutela mirate a garantire il solo accesso fisico alle strutture di una persona con disabilità. Benessere che, nel caso di specie, il Tar sembra individuare nella possibilità di avere un riparo per consentire alla persona con disabilità di accedere, nei giorni invernali o di maltempo, «all’abitazione e/o di prendere aria senza esporsi alle intemperie».

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